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Ordini dei Medici Toscani BOCCIANO procedure infermieristiche:

Rep. N. 4/2021 30 aprile 2021




Documento della FTOM sulle Procedure per ambulanza con infermiere a bordo-

Regione Toscana-revisione 2021


Dopo un’attenta analisi del materiale inviato a questa FTOM,

Considerato che, le norme che regolano le professioni riservano l’esercizio delle

stesse solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione,

Considerato che la speciale abilitazione garantisce i requisiti non solo professionali

ma anche morali, rispondendo all’esigenza di tutelare il cittadino dalla possibilità di

imbattersi in soggetti inesperti nell’esercizio della professione, o che possano

esercitare in modo indegno

Considerato che, l’interesse è, quindi, quello che alcune professioni, di particolare

rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata

vagliata attraverso appositi esami di abilitazione e iscrizione all’albo professionale,

in modo da garantire che l’attività professionale venga svolta con serietà e

competenza e quindi che la ratio della tutela non coincide, pertanto, con l’interesse

corporativo delle varie categorie professionali, bensì con l’interesse generale della

collettività,


Considerato che, il maggiore rigore con cui la giurisprudenza, consolidata, valuta

l’operatività dell’art. 348 c.p. è fornito dalla rilevanza che assume nel caso delle

professioni mediche anche solo il singolo atto compiuto in assenza di abilitazione

Considerato che, in relazione alla professione medica che si estrinseca

nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel

somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette

il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi

diagnostici e consigli ed appresti le cure al malato in assenza della obbligatoria

iscrizione all’Albo professionale e premesso che la ratio dell’art.348 c.p. risiede

nell’obiettivo di salvaguardare la salute del cittadino da attività che, per la loro

estrema delicatezza e per l’importanza dei loro riflessi sulla salute, risultano

potenzialmente pericolose se poste in essere da chi è privo di quelle cognizioni

tecnico scientifiche che invece si presume possiede colui che, dopo aver conseguito

la laurea in medicina e chirurgia ha altresì superato l’esame di abilitazione

all’esercizio della professione sanitaria,


Considerato che, segnatamente, appartengono alla competenza esclusiva della

professione medica l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo

funzionale del corpo o della mente (diagnosi) nonché l’indicazione (profilassi) o

diretta prestazione (cura) di rimedi diretti ad eliminare le verificate disfunzioni ovvero

a lenire gli effetti

Considerato che, tali attività non possono essere svolte da persona priva delle

cognizioni tecnico scientifiche proprie di chi ha conseguito la prescritta abilitazione

con conseguente pericolo per la salute del cittadino

Considerato che, il codice di deontologia medica all’art 3 recita: “doveri del medico

sono la tutela della vita…… La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è

una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua

autonomia e responsabilità…”

Considerato che, il codice di deontologia medica all’art 14 recita “il medico opera al

fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori

coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività

e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione

del rischio clinico ...”

Considerato che, il codice di deontologia medica all’articolo 19 recita “il medico, nel

corso della sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la

formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali tecniche e non

tecniche…”

Considerato che, il codice di deontologia medica all’articolo 33 recita:” il medico

garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione

comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla

diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnosticoterapeutiche,

sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il

paziente dovrà osservare nel processo di cura. “

Considerato che, il codice di deontologia medica all’articolo 35, riprendendo la

disposizione normativa di cui alla legge n. 219/ 2017, recita:” l’acquisizione del

consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico,

non delegabile…”,

La FTOM esprime parere negativo sul testo in oggetto meglio individuato in quanto

nelle procedure ivi indicate non vi è fin da subito il contatto tra l’equipaggio

dell’ambulanza infermieristica e il medico di centrale che potrebbe indirizzare il

paziente verso il percorso più appropriato.

Inoltre le procedure che prevedono l’utilizzo di farmaci non salvavita ma che allo

stesso tempo interessano farmaci il cui utilizzo presuppone necessariamente una

diagnosi non possono, nell’interesse del paziente, essere gestiti se non da un

medico.

Inoltre procedure che contemplano una diagnosi differenziale (vedi difficoltà

respiratoria, dolore toracico, deficit neurologico acuto, assistenza al neonato, ecc.)

creano non poche perplessità alla scrivente Federazione.

Questa Federazione, nel pieno rispetto delle reciproche prerogative, si dichiara

disponibile ad un confronto costruttivo, affinché l’ambulanza infermieristica, che vede

l’impegno di infermieri parimenti dediti alla loro professione, si ponga in un sistema

di rete dove siano garantite competenze e ruoli, per il bene primario della salute dei

nostri cittadini.

Cordiali saluti

Il Presidente FTOM

Dott. Lorenzo Droandi

Rep 4 valutazione FTOM su protocolli inf
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